La coibentazione

 

 

Adempimenti

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

Sono regolati dalla legge n. 10/91 i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, (concessione gratuita) nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Agli interventi di manutenzione straordinaria vengono assimilati anche gli interventi relativi al risparmio energetico, ossia: coibentazione di sottotetti, terrazzi e porticati; coibentazione di pareti d'ambito isolate dall'esterno; coibentazione di pareti d'ambito isolate nell'intercapedine; coibentazione di pareti d'ambito isolate dall'interno; coibentazione delle tubazioni dell'acqua calda; pannelli solari; impianti fotovoltaici; nuovi generatori di calore; generatori di calore a biogas; cogeneratori; trasformazione degli impianti centralizzati esistenti in impianti autonomi.

L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

 

Modalità e tempi

Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di realizzazione degli edifici e impianti il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge n. 10/91.

Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche.

La seconda copia della documentazione restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia previsto dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

 

 

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